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29 Aprile 2024 Elimina data

29 Maggio 2024 Elimina data

Passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria

Con riguardo alle modalità di opzione, l’articolo 1 del Dpr n. 442/1997, dispone che l’opzione e la revoca di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Ciò significa che il contribuente può adottare un determinato regime, attuando concretamente gli adempimenti richiesti. A titolo di esempio, il contribuente rientrante nel regime di cassa applica le regole per la tenuta della contabilità ordinaria, determinando il reddito in base al criterio di competenza e non di cassa.
L’opzione e la revoca si intendono perfezionati sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Ne consegue che, il contribuente che sceglie di applicare il regime di contabilità ordinaria per l’anno 2021, deve osservare le disposizioni per detto regime a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Obbligo comunicazione opzione della dichiarazione iva

Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione o la revoca nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la modulistica Iva e, in modo specifico, il quadro VO.

In merito alla durata dell’opzione, l’articolo 3 del Dpr n. 442/1997, stabilisce che la “scelta” vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio e per un anno nel caso di regimi contabili.
Va da sé che, l’opzione per la contabilità ordinaria, obbliga il contribuente ad applicarla per almeno un anno, trascorso il quale l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Detta opzione, rimane valida anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, fermo restando l’applicazione della sanzione da euro 258 a euro 2.065 per l’omessa comunicazione.

Prospetto delle attività e passività per cambio contabilità

Nel momento in cui si concretizza il “trasferimento” dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario, per scelta o per obbligo, è necessario redigere un prospetto iniziale dove riportare le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta.
L’articolo 1 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, dispone, infatti, che nei casi del citato passaggio le attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. Gli elementi patrimoniali devono essere riportati sul libro
degli inventari o su un apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Quindi coloro che adottano la contabilità ordinaria nel periodo d’imposta 2020 e nel 2019 determinavano il reddito secondo gli schemi della contabilità semplificata, devono redigere il prospetto delle attività e passività entro la data del 30 novembre 2020.

I criteri di valutazione poste del prospetto

Nello specifico, il Dpr n. 689/1974, dispone in merito ai criteri da seguire per la valutazione delle poste da inserire nel prospetto. Di seguito si elencano alcuni elementi principali:
1. banche: si devono riportare i saldi esistenti al 1° gennaio;
2. crediti: si elencano in forma dettagliata e si valutano al valore nominale diminuito delle perdite anteriori al 1° gennaio;
3. debiti: si elencano in modo analitico e si valutano al loro valore nominale;
4. ratei e risconti: si rilevano secondo il principio di competenza;
5. beni mobili strumentali: occorre inserire il costo di acquisto risultante dalla
documentazione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46;
6. beni immobili strumentali: è necessario rilevare il costo di acquisto o di produzione aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione, maggiorato di eventuali rivalutazioni;
7. beni iscritti in pubblici registri: sono valutati singolarmente in base al prezzo indicato
nell’atto di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione;
8. beni costruiti in economia o in appalto: si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione;
9. merci e materie prime: si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate ai fini dell’Iva;
10. prodotti in corso di lavorazione: si valutano in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020;
11. fondi di ammortamento: evidenziano le quote maturate e dedotte nei precedenti esercizi;
12. beni immateriali: si considerano i costi effettivamente sostenuti compresi gli oneri di diretta imputazione, ma al netto delle quote di ammortamento già dedotte;
13. Tfr: per le quote accantonate e già dedotte nei precedenti esercizi.
In base a quanto disposto dal decreto, l’Amministrazione Finanziaria può procedere alla rettifica delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e nella situazione patrimoniale che risultino non conformi alle disposizioni previste dal decreto stesso. L’avviso di rettifica può essere notificato entro i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973, ossia entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omessa redazione del prospetto entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, si applicano le norme previste dall’articolo 39, comma 2, del Dpr n. 600/1973, attinenti alla determinazione del
reddito in via induttiva.
Inoltre, si applicano le sanzioni riguardanti le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs n. 471/1997.
Infine, pur se per alcuni aspetti la norma appare superflua, sembra opportuno rammentare che l’articolo 12 del Dpr n. 689/1974, dispone che la differenza fra l’ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

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