L’articolo 19 del DPR n° 633/72 stabilisce le regole per la detrazione dell’IVA pagata per le operazioni passive, specificando che
“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”
Accanto al DPR n° 633/72 occorre anche considerare il DPR n 100/98 articolo 1 comma 1, in cui si specifica che chi ha ricevuto e annotato, entro il 15 del mese successivo, fatture elettroniche relative ad operazioni eseguite nel mese precedente, può esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione periodica del mese precedente.
Possono infatti intercorrere diversi giorni da quando vengono effettuate le operazioni, emesse le fatture elettroniche e ricevute dal destinatario e quindi questo articolo assicura di poter far slittare la detrazione al mese di effettuazione dell’operazione, aspettando quanto necessario.
Affinchè la detrazione dell’IVA sulle fatture elettroniche possa avvenire si devono compiere due aspetti fondamentali: quello sostanziale e quello formale. I presupposti sostanziali corrispondo all’effettuazione dell’operazione. Mentre quelli formali sono relativi al “possesso di una valida fattura di acquisto”. Entrambi sono previsti dalla Direttiva n°2006/112/CE e specificata anche nella Circolare n°1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel processo della fatturazione elettronica, la e-fattura è considerata ricevuta, quando è stata correttamente recapitata all’indirizzo telematico del cessionario. Solo da quel momento in poi è possibile l’esercizio della detrazione, perché i presupposti sostanziali e formali si sono verificati.
Nell’articolo 25 del DPR 633/10972, che tratta l’annotazione degli acquisti, dal primo gennaio 2019 è stato abolito ‘obbligo della protocollazione delle fatture elettroniche di acquisto. É stato abolito perché con la e-fattura, l’adempimento è compiuto tramite il Sistema di Interscambio. In pratica è possibile ricevere delle fatture elettroniche, datata inizio mese, che il Sistema di Interscambio andrà a protocollare entro il 15 del mese in corso. Successivamente poi potrebbero arrivare delle fatture relative al mese precedente.
Occorre inoltre ricordare l’articolo 19 del DPR n 633/72, che specifica che il termine ultimo per la detrazione dell’IVA nelle fatture elettroniche : “il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato con riferimento all’anno solare nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, al più tardi con la corrispondente dichiarazione annuale” .