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23 Aprile 2024 Elimina data

23 Maggio 2024 Elimina data

Gli elementi distintivi di un franchising genuino: l’informativa precontrattuale nella legge sul franchising n. 129/2004

Se stai pensando di avviare un’attività o aprire un negozio in franchising sicuramente vorrai comprendere meglio alcuni aspetti della legge sul franchising e sul contratto di franchising.

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Il contratto di franchising costituisce lo strumento per realizzare una cooperazione molto stringente tra imprenditori tra loro autonomi e indipendenti quali sono, e devono rimanere, il franchisor e il franchisee.

Il franchisor e il franchisee si trovano tuttavia, da un punto di vista delle informazioni in loro possesso, su due piani differenti: il franchisor è – o dovrebbe essere – un soggetto esperto nel settore nel quale opera, con una pregressa esperienza, e in possesso di tutte le informazioni e i dati – specie quelli riservati – che caratterizzano il suo peculiare modello commerciale.

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l franchisee, al contrario, è spesso un imprenditore alla prima esperienza commerciale e comunque non ha a sua disposizione tutte le informazioni che possono fargli valutare la bontà della formula commerciale del franchisor e la convenienza di affiliarsi alla sua rete.

 

Questo dipende anche dal fatto che il know-how del franchisor è segreto – e conserva un valore in quanto resta tale – e solo dopo la firma del contratto lo stesso viene reso noto appieno e trasferito al franchisee.

Obblighi del franchisor o affiliante

Per ovviare a questa asimmetria informativa, la Legge 129/2004 impone al franchisor di consegnare al potenziale franchisee, almeno 30 giorni prima della eventuale firma del contratto, una copia completa del contratto stesso con alcuni allegati che devono fornirgli i principali dati relativi al franchisor, le informazioni sui marchi utilizzati nella rete, una succinta illustrazione degli elementi caratterizzanti il know-how, la lista degli altri franchisee e dei punti vendita diretti e la loro variazione annuale, la descrizione sintetica di eventuali contenziosi promossi contro il franchisor dai franchisee e/o da terzi e conclusi nel triennio precedente.

Nel contratto è poi previsto che sia indicato l’ammontare degli investimenti che il franchisee dovrà affrontare per iniziare l’attività, la fee di ingresso e le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties – se previste – il tipo di assistenza tecnica e commerciale che il franchisor fornirà al franchisee.

Diventa dunque particolarmente importante, per il franchisor, poter dimostrare di avere assolto a questo suo preciso obbligo, e di averlo fatto almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, termine considerato dalla legge necessario affinché il franchisee abbia il tempo e la possibilità di valutare concretamente l’affare, anche con l’aiuto di consulenti esperti che lo affianchino a tale scopo.

Per fornire questa prova i franchisor introducono spesso, nelle premesse o in calce ai contratti conclusi col franchisee, delle “dichiarazioni” dello stesso con le quali quest’ultimo dà atto, genericamente, di avere ricevuto dal franchisor, nel termine di legge, tutta l’informativa prevista dalla Legge n. 129/2004.

La maggior parte dei giudici che sono stati chiamati a pronunciarsi sul punto ha ritenuto che la sottoscrizione, da parte del franchisee, di una clausola di tal fatta, predisposta unilateralmente dal franchisor e prestampata sul contratto, non può ritenersi idonea a provare la effettiva consegna della documentazione e delle informazioni previste dalla legge.

Recentemente tuttavia il Tribunale di Udine, con sentenza del 30 settembre 2019, si è discostato da tale orientamento: il giudice friulano ha ritenuto infatti che il franchisee, nella sua qualità di imprenditore, deve essere in grado – in base al generale principio di auto-responsabilità che deve guidare l’operatore commerciale – di comprendere tutte le pattuizioni e le dichiarazioni che sottoscrive.

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Donatella Paciello e Elena Pagliaretta Studio Legale Associato Paciello Pagliaretta

Lo Studio Legale Associato Paciello Pagliaretta

Lo Studio presta assistenza e consulenza legale alle PMI. In questo ambito ha maturato una significativa e approfondita esperienza nel settore del franchising. Assiste i franchisor, comprese le start-up, nella redazione o nella revisione dei contratti di franchising e di quelli allo stesso collegati, così come i franchisee ai quali offre la propria consulenza nella valutazione di conformità alla legge dei contratti di franchising sottoscritti o da sottoscrivere. Lo Studio assiste la propria clientela anche in caso di contenzioso davanti a tutti i fori italiani, anche grazie a una qualificata rete di professionisti e colleghi presenti sul territorio nazionale

Studio legale Paciello Pagliaretta

Via Missori 14 – 20900 Monza (MB)

E-mail studiolex@paciello-pagliaretta.com Tel: 039.321717

Per ulteriori info sullo Studio, si rinvia al sito www.paciellopagliaretta.com ed al blog.

Donatella Paciello

Laureata in Giurisprudenza con tesi in diritto contrattuale comparato, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, corso di specializzazione post laurea in Diritto aziendale, presso l’Università Cattolica di Milano. Si è formata ed ha conseguito il titolo di mediatore civile e commerciale.

Il focus della sua attività professionale sono le PMI, a cui presta consulenza stragiudiziale; redazione contratti di impresa (contratti di franchising, master franchising, pilotage, contratti di distribuzione, di agenzia, di affitto di azienda ed i principali contratti di impresa), redazione di condizioni generali di vendita; assistenza in giudizio in tutti i Fori sul territorio nazionale; recupero crediti stragiudiziale e giudiziale, incluse le procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

Partecipa a convegni e corsi di formazione, in qualità di relatrice in materia di franchising. Lavora e corrisponde in italiano, inglese ed olandese.

 

Elena Pagliaretta

Laureata in Giurisprudenza in diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito una specializzazione post-laurea in Diritto ed Economia dell’Unione Europea con corsi presso l’università di Milano, Bruges e di Paris V. Socia fondatrice della Camera Civile di Monza, è stata membro del comitato di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia dal 2016 all’aprile 2019.

Nell’attività professionale si occupa di contrattualistica e di contenzioso internazionale con particolare riferimento a contratti di vendita di beni e di prodotti, di Privacy, di Diritto delle nuove tecnologie e di e-commerce. Lavora e corrisponde in italiano, francese, inglese e spagnolo.

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