Cerchi lavoro? Cerchi un Corso o un Master? Vuoi metterti in proprio? Sei nel posto giusto, inizia subito la tua ricerca gratis

26 Aprile 2024 Elimina data

26 Maggio 2024 Elimina data

Franchisee definizione. Chi è il franchisee? Ruolo, compiti e cosa stabilisce la legge sul franchising.

Se stai valutando di diventare imprenditore e di aprire un’attività in franchising sicuramente vorrai comprendere meglio chi è il franchisee e chi è il franchisor.

Facciamo maggiore chiarezza sul franchising, sul franchisor e soprattutto sulla definizione di franchisee

Il franchising, detto anche affiliazione commerciale, è un rapporto di collaborazione, ritenuto particolarmente indicato soprattutto per chi decide di aprire una nuova impresa o un negozio e non ha esperienza come imprenditore o per chi è già imprenditore e vuole trovare un nuovo business a scopo d’investimento.

definizione franchiseeFranchisee definizione

Il franchisee è un imprenditore indipendente e autonomo, che commercializza i beni o i servizi del franchisor, all’interno della rete commerciale del franchisor stesso, utilizzando, per la durata del vincolo contrattuale, il marchio, l’insegna e il know-how che quest’ultimo gli concede in uso, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle pattuizioni economiche ivi previste.

Cosa sono la fee d’ingresso e le royalties?

La fee di ingresso, detta anche “canone di affiliazione”, è il corrispettivo che di norma il franchisee versa al franchisor all’atto della sottoscrizione del contratto di franchising, diretto a remunerare il franchisor, per l’attività che egli presta a vantaggio del franchisee, prodromica all’avvio del punto vendita affiliato, e che consiste, tra le altre cose,  nel trasferimento del proprio know how al franchisee, attraverso il manuale operativo e le sessioni di formazione, nell’affiancamento del franchisee nella ricerca di una location adeguata, nella progettazione ed allestimento del punto vendita affiliato, nelle strategie di comunicazione e marketing, oltre che nella licenza d’uso dei propri segni distintivi.

In altri termini, la fee di ingresso che il franchisee versa all’atto dell’affiliazione al proprio franchisor è il riconoscimento, in termini economici, del valore aggiunto di cui egli gode rispetto ai propri concorrenti, per il fatto di potersi fregiare dei segni distintivi e del know-how del franchisor.

Le royalties sono canoni periodici, di norma su base mensile o trimestrale, calcolati generalmente in una percentuale sul fatturato generato dal punto vendita affiliato, diretti a remunerare il franchisor per l’assistenza e la consulenza continuative che egli eroga, per l’intera durata contrattuale e nei termini contrattualmente previsti, a beneficio del proprio affiliato.

Il contratto, ove siano previste le royalties, deve specificarne termini e modalità di pagamento.

Può tuttavia accadere che il contratto non preveda il pagamento di royalties a carico del franchisee: è quanto talora si verifica nel franchising che ha ad oggetto la distribuzione di prodotti: in tal caso il franchisor consegue il proprio guadagno dalla vendita al franchisee dei prodotti da distribuire.

Ruolo e compiti del franchisee

Il franchisee esercita la sua attività sotto i segni distintivi del franchisor e avvalendosi del know-how che quest’ultimo gli trasmette attraverso una formazione iniziale e, quasi sempre, anche attraverso la consegna di un manuale operativo che descrive il know-how e tutte le procedure da rispettare nell’organizzazione e nella gestione del punto vendita.

Egli fa dunque propria la politica e l’immagine commerciale del franchisor, replicando fedelmente nel suo punto vendita, oltre al metodo di vendita e/o di erogazione del servizio, anche il lay-out e l’arredamento che caratterizza tutti i punti vendita, diretti o affiliati, della rete. Per come è strutturato il modello del franchising, il margine di autonomia decisionale dell’imprenditore franchisee è dunque decisamente ridotto, anche se non del tutto eliminato, rispetto ad un imprenditore non affiliato ad alcuna rete.

Cosa stabilisce la legge sul franchising?

La Legge n. 129/2004 sul franchising  non esclude infatti che il franchisee possa, nell’esercizio della sua attività, elaborare e suggerire al franchisor miglioramenti del know-how: egli non potrà tuttavia decidere autonomamente modifiche al format e al metodo della rete, e ancor meno implementarle, senza avere preventivamente ottenuto l’autorizzazione a farlo, da parte del franchisor.

È la stessa Legge n. 129/2004 che contempla questa eventualità laddove, all’art. 4, prevede che il testo del contratto di franchising debba espressamente indicare le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte del franchisee.

Inoltre, il franchisee, a differenza di un qualunque altro imprenditore non affiliato a una rete, non può decidere di trasferire la sede del suo punto vendita senza il preventivo consenso del franchisor: la ragione risiede nelle caratteristiche stesse del modello distributivo del franchising nel quale è il franchisor a decidere la strategia di diffusione sul territorio dei punti vendita affiliati e non.

Per contro, il “vantaggio” che il franchisee trae dall’inserimento in un sistema di franchising, consiste nel fatto che, potendosi avvalere della notorietà dei segni distintivi, del know-how e dell’assistenza tecnica e commerciale del franchisor, egli vedrà decisamente ridimensionati i rischi insiti nell’avvio di una normale attività commerciale, nonché ridotti i tempi necessari per conseguire la redditività del proprio punto vendita.

E’ opportuno chiarire che il rischio imprenditoriale è ridotto, ma non certo eliminato: il franchisee è pur sempre un imprenditore e l’affiliarsi a una rete non lo sottrae al normale rischio di impresa insito in ogni attività autonoma, né alle responsabilità che ne conseguono. Egli è e resta il datore di lavoro dei dipendenti che assume, nonché l’unico responsabile delle obbligazioni contratte con terzi nella gestione del suo punto vendita.

Vuoi saperne di più? Leggi anche Cos’è il franchising?

Donatella Paciello e Elena Pagliaretta Studio Legale Associato Paciello Pagliaretta

TEMPO LETTURA 2:30

 

Lo Studio Legale Associato Paciello Pagliaretta

Lo Studio presta assistenza e consulenza legale alle PMI. In questo ambito ha maturato una significativa e approfondita esperienza nel settore del franchising. Assiste i franchisor, comprese le start-up, nella redazione o nella revisione dei contratti di franchising e di quelli allo stesso collegati, così come i franchisee ai quali offre la propria consulenza nella valutazione di conformità alla legge dei contratti di franchising sottoscritti o da sottoscrivere. Lo Studio assiste la propria clientela anche in caso di contenzioso davanti a tutti i fori italiani, anche grazie a una qualificata rete di professionisti e colleghi presenti sul territorio nazionale

Studio legale Paciello Pagliaretta

Via Missori 14 – 20900 Monza (MB)

E-mail studiolex@paciello-pagliaretta.com Tel: 039.321717

Per ulteriori info sullo Studio, si rinvia al sito www.paciellopagliaretta.com ed al blog.

 

Donatella Paciello

Laureata in Giurisprudenza con tesi in diritto contrattuale comparato, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, corso di specializzazione post laurea in Diritto aziendale, presso l’Università Cattolica di Milano. Si è formata ed ha conseguito il titolo di mediatore civile e commerciale.

Il focus della sua attività professionale sono le PMI, a cui presta consulenza stragiudiziale; redazione contratti di impresa (contratti di franchising, master franchising, pilotage, contratti di distribuzione, di agenzia, di affitto di azienda ed i principali contratti di impresa), redazione di condizioni generali di vendita; assistenza in giudizio in tutti i Fori sul territorio nazionale; recupero crediti stragiudiziale e giudiziale, incluse le procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

Partecipa a convegni e corsi di formazione, in qualità di relatrice in materia di franchising. Lavora e corrisponde in italiano, inglese ed olandese.

 

Elena Pagliaretta

Laureata in Giurisprudenza in diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito una specializzazione post-laurea in Diritto ed Economia dell’Unione Europea con corsi presso l’università di Milano, Bruges e di Paris V. Socia fondatrice della Camera Civile di Monza, è stata membro del comitato di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia dal 2016 all’aprile 2019.

Nell’attività professionale si occupa di contrattualistica e di contenzioso internazionale con particolare riferimento a contratti di vendita di beni e di prodotti, di Privacy, di Diritto delle nuove tecnologie e di e-commerce. Lavora e corrisponde in italiano, francese, inglese e spagnolo.

 

SITO

www.paciellopagliaretta.com

PROFILI SOCIAL

https://www.facebook.com/paciellopagliaretta/

https://it.linkedin.com/company/paciello-pagliaretta-studio-legale-associato