L’ articolo 2423 bis Codice Civile dedicato ai “Principi di redazione del bilancio” prevede che nella redazione del bilancio deve essere osservato il seguente principio:
6) I criteri di valutazione del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all’altro
Il Legislatore mira ad evitare che l’entità del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento risulti condizionata dal criterio di valutazione adottato in bilancio, modificato da un esercizio all’altro in ossequio a politi che di bilancio orientate al conseguimento di contingenti obiettivi di risultato. Il tutto a pregiudizio della possibilità di comparare dati e informazioni di esercizi consecutivi, atteso che dalla comparazione si possono trarre puntuali elementi di giudizio sullo stato e sull’andamento dell’impresa14. .
La rigidità dei vincoli posti dal disposto normativo che si contrappone alla variabilità delle condizioni d’impresa e di ambiente è attenuata dal 2° comma del medesimo articolo 2423 bis c.c.17. Esso consente deroghe al principio generale della costanza dei criteri di valutazione sotto il vincolo del rispetto di due condizioni: a) la sussistenza di casi eccezionali; b) la trasmissione in nota integrativa di una chiara ed esaustiva spiegazione in merito alle motivazioni che hanno indotto a derogare e in merito agli effetti generati dalla deroga sulla rappresentazione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria d’impresa.
Al verificarsi dei casi eccezionali, il ricorso alla deroga impone, il rispetto di una seconda condizione sottesa alle informazioni da trasmettere in nota integrativa; la deroga, infatti, deve essere adeguatamente motivata ed illustrata in termini di effetti indotti sulla situazione aziendale oggetto di rappresentazione, e ciò al fine di prevenire possibili abusi volti all’occultamento dei risultati conseguiti.
Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :