La Costituzione Italiana sancisce un diritto al lavoro ma anche un dovere. Dal lontano 1947, quando è stata approvata, è stato ritenuto corretto e giusto specificare e sottolineare nell’Articolo 1 che l’Italia è una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Tutti noi cittadini abbiamo l’impegno di dover contribuire alla cooperazione sociale con le nostre mansioni, mettendo al servizio dell’altro e della società tutta le nostre capacità, tutto ciò che abbiamo imparato a fare oppure tutto ciò che abbiamo studiato.
Possiamo lavorare sia in ambito pubblico e sia in ambito privato, in base alle nostre esigenze e alle nostre possibilità. Però, ci sono delle differenze sostanziali da tenere presente quando ci si candida per un impiego nel settore pubblico o in quello privato.
Impiego nel pubblico e nel privato, cosa c’è da sapere
Quando si parla di impiego pubblico, ci riferiamo a quella categoria lavorativa che include tutti i lavori svolti nella Pubblica Amministrazione (Pa), quindi parliamo di tutti quegli enti che erogano un servizio al pubblico. Infatti, quest’ultimo è l’obiettivo dell’ente di natura giuridica pubblica. E, un’ulteriore finalità per questo ente, è quella di ottenere, nel bilancio di fine anno, un pareggio tra entrate ed uscite.
Sostanziale differenza con l’ente di natura giuridica privata è che nel bilancio finale, dovrà aver ottenuto un importo dei ricavi maggiore di quello dei costi. Inoltre, differiscono anche per obiettivi. Il privato, infatti, deve conseguire un utile attraverso l’erogazione di un servizio o la produzione e vendita di un bene.
Però, è bene sapere che ci sono enti privati che offrono un servizio pubblico e, in questo caso, l’obiettivo sarà uguale all’obiettivo dell’ente pubblico. Altre differenze si possono rintracciare nel metodo di assunzione. Vediamo insieme come.
Assunzioni tra pubblico e privato
L’accesso al lavoro pubblico, disciplinato dall’Art. 97 comma 3 della Costituzione Italiana, stabilisce che l’assunzione deve avvenire tramite concorsi, si può trovare un’ampia scelta su subito.news; oppure, in base al decreto legislativo n. 165/2001, tramite centri per l’impiego, per qualifiche; tramite contratti flessibili o contratti per persone appartenenti alle Categorie Protette.
Il datore di lavoro per chi fa parte di un pubblico impiego può essere un Ente statale come Ministeri, scuole, forze armate, prefetture; un Ente locale come Comuni, Province, Regioni, Consorzi e Comunità montane, ASL; un Ente pubblico nazionale e territoriale come Poste, Camere di commercio, INPS, etc.
Nel settore privato, il datore di lavoro ha la possibilità e la piena libertà di definire i criteri di selezione del personale da inserire nella propria attività. Può anche decidere in totale autonomia i canali di ricerca delle figure professionali. Il candidato potrà essere assunto tramite concorso oppure tramite chiamata diretta e nominativa. L’unico obbligo che il datore di lavoro è tenuto a rispettare è il divieto di discriminazione per ragioni di sesso, etnia, religione, handicap fisici, età, orientamento sessuale, scelte politiche, etc. secondo l’Art. 3 della Costituzione.

Contratti di lavoro nelle Pa
Dal 2001, l’assunzione all’interno della Pubblica Amministrazione può avvenire tramite contratto individuale di lavoro flessibile. In questi casi potrà essere un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; contratto di somministrazione a tempo determinato oppure contratti di formazione. È anche possibile collaborare con le Pa se si è lavoratori autonomi con P.IVA.



