Benefici dell’apprendistato
I benefici possono essere classificati in:
1) incentivi contributivi, che si traducono nella possibilità di ridurre il costo del lavoro in caso di assunzione dell’apprendista.
2) incentivi normativi ed economici, che consentono al datore di lavoro di fruire di norme di maggior favore in caso di assunzione di un apprendista come: – il non computo nell’organico; – il sottoinquadramento
Applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria per gli apprendisti.
Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego
Contribuzione a carico dell’apprendista e del datore di lavoro ?
Il datore di lavoro in occasione della corresponsione della retribuzione all’apprendista effettuerà una trattenuta contributiva (a carico dell’apprendista) per l’assicurazione IVS nella misura del 5,84%. La contribuzione complessiva dovuta dall’azienda è pari all’ 11,61%,
Pensione per gli apprendisti
Nonostante la minor contribuzione gli apprendisti maturano la propria posizione contributiva in modo totale come qualsiasi lavoratore dipendente. Tale gestione è rinvenibile dal combinato disposto del’art. 1, co. 10 L.335/1995 e dall’art. 37, co. 3, lett. d) della L. 88/1989. Infatti, mentre quest’ultima norma afferma: “Sono a carico della gestione: (…) d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per L. in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l’apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per L. il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per L. a carico dello Stato”. Mentre la L. 335/1995, all’art. 1, co. 10 recita “Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l’aliquota per il computo della pensione è fissata al 33%”.
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