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9 Settembre 2026 Elimina data

9 Ottobre 2026 Elimina data

Reddito di cittadinanza stanziati i fondi per assumere 6.000 navigator. Come si diventa Navigator?

Sono stati stanziati da poco i fondi per Anpal per la selezione e la formazione di seimila navigator che verranno assunti nei prossimi mesi per sostenere chi ha i requisiti reddito di cittadinanza

 

Le risorse previste dal Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019. Fonte  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg

 

Anpal Servizi è stata autorizzata a “contrattualizzare” per il 2019 e 2020 ben 6.000 candidati in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza a ricercare lavoro.

Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma, Anpal Servizi potrà avviarne l’attuazione e quindi pubblicare l’avviso per la selezione dei navigator, fornendo la massima informazione rispetto a tale procedura.

Chi sono i navigator?

L’obiettivo dei navigator è quello di accompagnare chi ottiene il reddito di cittadinanza nella ricerca di un’occupazione, di un corso o per reinserirsi nel mondo del lavoro.

Il ruolo dei navigator sarà quello di sostenere e favorire l’assunzione di lavoratori giovani. Nello specifico si occuperà di assistere e guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella formazione e nella ricerca del lavoro.

Fonte e maggiori informazioni li trovi qui

 

Come diventare navigator?

I requisiti per diventare navigator sono:  laurea magistrale in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia o scienze della formazione. Il presidente uscente dell’Anpal, Maurizio Del Conte, ad Adnkronos/Labitalia, ha dichiarato che il navigator deve conoscere le regole, ovvero “i benefici, gli incentivi e i sussidi di disoccupazione, con le differenze messe in campo a livello regionale e territoriale. Deve avere conoscenza tecnica e giuridica precisa, oltre alla capacità di orientatore e valutatore delle competenze professionali di chi si presenta allo sportello. Inoltre deve essere capace di leggere come si muove il mercato territorialmente. Così da poter incrociare domanda e offerta di lavoro “.

Fonte

Quanto guadagneranno i navigator?

I navigator verranno assunti da Anpal Servizi S.p.A. grazie ad uno stanziamento governativo per complessivi 500 milioni di euro come previsto dal Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019.

Si presume che la loro retribuzione sarà intorno ai 30mila euro lordi annui, vale a dire circa 1.700/1.800 netti al mese, contribuzione esclusa. Fonte il Sole 24 ore

La misura, necessaria ad organizzare l’erogazione del reddito di cittadinanza, consentirà il reclutamento di ben 6 mila navigator esperti delle politiche attive del lavoro con incarichi di collaborazione attraverso una selezione pubblica.

Anpal Servizi comunicherà l’avvio delle procedure di selezione dei 6.000 navigator appena avrà adeguato i propri regolamenti. Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4

Fonte e maggiori informazioni li trovi qui

 

Cosa prevede il reddito di cittadinanza?

Requisiti reddito cittadinanzaE’ istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di contrasto  alla  povertà,  alla  disuguaglianza   e   all’esclusione sociale, nonché diretta  a  favorire  il  diritto  all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti  a rischio di emarginazione nella società e nel mondo  del  lavoro.

Il Reddito di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da  uno  o  più componenti di  età  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all’articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  povertà delle persone anziane.

I requisiti  per  l’accesso  e  le  regole  di definizione del beneficio economico,  nonché  le  procedure  per  la gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del compimento del sessantasettesimo anno di età  del  componente  del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Chi sono i beneficiari del reddito di cittadinanza?

  1. Il  Rdc  e’  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per tutta  la  durata  dell’erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti requisiti:
  1. a) con riferimento ai requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

  1. b) con riferimento a requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il nucleo familiare deve possedere:

1)  un  valore  dell’Indicatore  della   situazione   economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito  a  fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad  una  soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo, fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro 1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita’, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e’ incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell’accesso  alla  Pensione  di cittadinanza. In ogni caso la soglia e’ incrementata  ad  euro  9.360 nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini ISEE;

  1. c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita’  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione  fiscale  in  favore delle persone con disabilita’ ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque titolo o avente  piena  disponibilita’  di  navi  e  imbarcazioni  da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18 luglio 2005, n. 171.

  1. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono  essere integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,  della  legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di multidimensionalita’ della poverta’ e tengono conto, oltre che  della situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale, di  disabilita’,  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l’utilizzo  di trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all’istruzione  e  alla tutela della salute.
  2. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari  che  hanno  tra  i componenti soggetti disoccupati a seguito  di  dimissioni  volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
  3. Il parametro della scala di equivalenza, di  cui  al  comma  1, lettera b), numero 4), e’ pari ad  1  per  il  primo  componente  del nucleo familiare  ed  e’  incrementato  di  0,4  per  ogni  ulteriore componente di eta’ maggiore di anni 18 e di 0,2  per  ogni  ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
  4. Ai fini del Rdc, il  nucleo  familiare  e’  definito  ai  sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del 2013:
  5. a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a  seguito  di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa abitazione;
  6. b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa  parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e’  di  eta’ inferiore a 26 anni, e’ nella condizione di essere a  loro  carico  a fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli.
  7. Ai soli fini del Reddito di cittadinanza, il reddito familiare, di cui al comma  1, lettera b) numero 4), e’ determinato ai sensi dell’articolo 4,  comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del 2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare, fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali  l’assegno  di  cui  all’articolo  1, comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre 2017, n. 147, secondo le modalita’ ivi previste.
  8. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al comma 1, lettera  b),  numero

1),  e’  sottratto  l’ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo beneficiario   eventualmente   incluso   nell’ISEE,   rapportato   al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l’accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita’, gli  ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del  sostegno per l’inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle misure regionali di contrasto alla poverta’ oggetto d’intesa  tra  la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.

  1. Il Rdc e’ compatibile con il godimento della Nuova  prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento  di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove  ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai  fini  del  diritto  al beneficio  e  della  definizione  dell’ammontare  del  medesimo,  gli emolumenti  percepiti  rilevano   secondo   quanto   previsto   dalla disciplina dell’ISEE.

Fonte

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