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STAGE

Enti Promotori*

E’ l’articolo 2 della legge 196/97 che si preoccupa invece di definire quali sono i soggetti coinvolti dallo stage aziendale o tirocinio. A cominciare innanzitutto da chi li promuove.
A questi possono dare un contributo gli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che possono fare delle proposte agli enti promotori.

La novità riguarda il fatto di aver esteso anche agli istituti formativi privati non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione. Gli enti promotori individuati dal regolamento sono:

- Università;
- Provveditorati agli studi;
- Scuole statali;
- Scuole private parificate;
- Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati;
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
- Agenzie regionali per l’impiego;
- Direzioni provinciali del lavoro;
- Istituzioni formative private, senza fini di lucro.

Sui soggetti promotori ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento che deve contenere le modalità di attuazione dello stage e soprattutto collocare l’esperienza del tirocinio all’interno del percorso formativo dello stagista.

Nell’elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un’ampia discrezionalità: ricercano autonomamente le posizioni di lavoro idonee al perseguimento delle finalità del tirocinio; scelgono il momento più opportuno, nel corso dell’iter formativo, in cui far svolgere lo stage; stabiliscono anche la durata del tirocinio, naturalmente nei limiti concessi dalla legge; infine, individuano le fasi propedeutiche al tirocinio, ossia incontri con il personale dell’azienda o visite guidate negli ambienti di lavoro. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.

Obblighi a carico: per i soggetti promotori il regolamento impone l’onere dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l’Inail e, per la responsabilità civile (articolo 3).
E’ qui una delle principali novità del regolamento visto che la normativa precedente poneva quest’obbligo a carico dei datori di lavoro.

 

 

 

 

Fonte: www.jobtel.it/biblioteca_formazione

 

 

 

 

 

 



 

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