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E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sè costituisce un'associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche due , tuttavia alcune regioni chiedono almeno 5 soci per accettare l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale. Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come ONLUS, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale.
E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Ufficio del Registro | SU viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario, e sono:
L'atto costitutivo è molto semplice e recita qualcosa del tipo:
"E' costituita in ____luogo_____ l'associazione denominata _________.
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori : Nome Cognome Residenza CF firma".
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è _______.
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.
Lo Statuto è invece un po' più impegnativo perché deve tracciare le finalità e le norme di funzionamento dell'associazione. Esso è suddiviso in articoli:
Alcuni esempi: "Con i Campesinos"
La scomposizione nei due documenti non è obbligatoria ma in ogni Contratto di Associazione è indispensabile prevedere almeno 2 organi (l'Assemblea dei soci e gli Amministratori), in via facoltativa un organo di controllo (di solito chiamato Collegio dei Probiviri) e definire:
Molte associazioni registrano solo un generico atto costitutivo contenente i sopracitati elementi essenziali e rimandano a successivi accordi l'elaborazione di uno Statuto dettagliato.
ONLUS: Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale è indispensabile che lo statuto contenga le clausole previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997, come p. es. la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo "ONLUS") accanto al nome dell'associazione.
Per registrare ciascun atto servono 2 copie (una terza copia è facoltativa: 1 copia resta al Registro le altre vengono restituite), 2 marche da bollo (*nota) da 20.000 Lire e 200.000 Lire di costi di registrazione. (cfr Imposta di Registro DPR 131/86) Una copia la tiene l'Ufficio del Registro e 2, bollate e registrate, vengono restituite all'associazione.
(*nota) Secondo la legge i fogli su cui scrivere l'atto DEVONO essere fogli di protocollo (A3 piegato a metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25 righe, e in ogni riga DEVONO stare tot sillabe, i margini non devono essere superati ecc.
Nell'era del computer e delle stampanti, gli ufficiali giudiziari si regolano facendo pagare una marca da bollo ogni 4 pagine A4 (cioè per 5 pagine servono 2 marche da bollo), e verificando a occhio che i margini siano più o meno giusti e che il font non sia troppo piccolo. Alcune persone si sono viste rifiutare il foglio perchè andava riscritto con font più largo.
OdV: Per le Organizzazioni di Volontariato Esse, in virtù dell'art. 8 della 266/91, non devono pagare questa tassa - anche se effettivamente la legge in questione lascia spazio a molti dubbi, anche tra gli stessi Dottori in Legge che scrivono sul Bollettino Tributario (nota 145 - citato in bibliografia). I dubbi sono stati definitivamente risolti (a favore della totale esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le OdV) dalla Circolare Esplicativa del Ministero delle Finanze n. 3/25.2.92 (GU 56/92). Inoltre le ONG, OdV, ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del 460dlv97#22, pagano sempre 250.000 Lit per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all'inizio o alla fine dell'atto sia esplicitamente scritto "atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del 642dpr72.htm#27bis@B".
Per usufruire del regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, l'associazione dovrà iscriversi all'anagrafe delle onlus, inviando (come piego raccomandato) alla Direzione Regionale delle Entrate la comunicazione (scritta sull'apposito modulo) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la onlus potrà ottenere dalla Direzione Regionale delle Entrate un certificato di iscrizione che consente di ottenere varie agevolazioni (p.es. l'esenzione dalle imposte di bollo sul conto corrente bancario, ecc.).
Altre esenzioni dall'imposta di Registro vi sono per alcuni Enti non Commerciali in possesso di Personalità Giuridica: DLgs 346/90 art55
Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il codice civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che prevede l'autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa circa 500.000 lire. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.
In primo luogo, secondo l'art. 2704 del Codice Civile la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, come scritto negli artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione. Nel caso di una associazione la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della firma) ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell'associazione.
In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.
In terzo luogo, la forma dell'atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS.
E' lo scopo ideale dell'associazione. Esso deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale, quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli scopi dell'associazione attività "per definizione" commerciali tipo "erogazione di energia elettrica" ecc. (vedi FAQ 22); eventualmente queste attività commerciali "per definizione" possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali che l'associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.
Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'Ufficio delle Imposte Dirette | SUdell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà un codice fiscale.
E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Ufficio del Registro | SU.
Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il CF è indispensabile per:
Se non fai nulla di tutto ciò il C.F. puoi non chiederlo.
Secondo [GuidaENC] è necessario richiederlo dopo la costituzione.
Se si vogliono pagare collaboratori (siano essi dipendenti o autonomi, abituali o occasionali) serve, oltre al codice fiscale, anche il Codice Contribuente;
Per ottenerlo basta la forma scritta, non chiedono nè atto pubblico nè registrazione, è gratis, lo dà l'Esattoria Comunale.
La partita IVA è necessaria solo se si svolge attività commerciale abituale (dpr 633/72 art 1 e 5).
Non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta:
Una cosa è certa, se si è in possesso di partita IVA si diventa automaticamente un soggetto che esercita attività commerciale abituale, e si è costretti ad applicare la normativa IVA per qualsiasi prestazione di tipo commerciale, anche se effettuata una volta sola.
Come si ottiene: fare domanda all'Ufficio IVA | SU con il modulo AA7/6 ... aspetto integrazioni. Chi possiede P. IVA deve aprire un Conto Fiscale (cfr. DM 567/93; L 413/91 art78)
Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n. 217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:
Per le onlus, le agevolazioni (comprese quelle che prevedono l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 460/97 (vedi FAQ 2).
No, in generale un'associazione non è riconosciuta come Persona Giuridica per il diritto privato. Questo significa che l'associazione non è obbigata a possedere un patrimonio, che puo' accettare solo donazioni di modico valore e che le responsabilità legali sono esclusivamente a carico del Presidente (o degli amministratori); (es. per risolvere eventuali debiti dell'associazione, i creditori possono rivalersi sul patrimonio del presidente).
Facendo domanda di Riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell'articolo 14 del Codice Civile), una associazione può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.
Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune. La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti i membri dell'associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è implicita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale "l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".
(nel Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un'associazione, come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali...) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.): quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile. In una società l'utile viene ridistribuito ai soci/azionisti, nelle associazioni questo non può essere fatto (CC art 2247); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione (caso tipico è di girarlo nel Fondo di riserva indivisibile e utilizzarlo negli anni successivi).